ATTIVITA’ DELL’ENERGY MANAGER
Il Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, detto Energy Manager (EM), è una figura introdotta in Italia dalla Legge 10/91.
All'ART.19 si legge che l'EM deve essere nominato entro il 30 aprile di ogni anno da "i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di pertolio (tep) per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di pertolio (tep) per tutti gli altri settori".
Il nominativo deve essere comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Secondo le indicazioni di legge, le funzioni che l'Energy Manager deve svolgere, sono sintetizzate nella individuazione delle azioni, degli interventi e delle procedure necessarie per promuovere l'uso razionale dell'energia e nella predisposizione dei bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi finali.
L'Energy Manager ha perciò un compito di supporto in merito all'attuazione delle azioni e degli interventi proposti per l’ottenimento di riduzione dell’impegno energetico complessivo dell’impresa.
Nello specifico le attività svolte od in svolgimento sono sinteticamente le seguenti:Rendicontazione delle forniture energetiche (Energia elettrica, Metano, gasolio e benzina) sia delle pertinenze che di trazione.
Supporto su eventuali studi collaterali sui possibili fornitori nel Mercato Libero e propone contratti energetici per rinnovi o cambi di fornitura.
Svolge la contabilizzazione degli Ecobilanci annuali come previsto dalla Legge 10/91. Studi sulle nuove tecnologie in campo energetico e proposte di eventuale applicabilità in Azienda. Studi su nuove legislazioni e/o finanziamenti pubblici (v. Conto Energia) e possibili relativi utilizzi in ATAF.
Si rapporta col responsabile aziendale in merito allo stato dell’impiantistica aziendale e per investimento per l’ottimizzazione della stessa.
WIP